Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019
Le indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022
Dal 13 agosto 2022 entreranno in vigore le nuove tutele per la maternità. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, approvato in via definitiva, che è volto adun miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare per tutti i lavoratori anche con la finalità di garantire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.
Con il decreto n.105 è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, fruibile dal padre lavoratore nel periodo di “maternità obbligatoria” della madre, oltre al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego fino ad ora esclusi.
Il congedo parentale è esteso fino ai 12 anni di vita del bambino con il pagamento del 30% della retribuzione per un periodo complessivo di nove mesi, così ripartito:
- in misura di tre mesi (non cedibili) a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
- per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro;
- Per i nuclei monoparentali è elevato ad 11 mesi.
I datori di lavoro dovranno dare priorità alle richieste di smart working dei dipendenti con figli fino a 12 anni. Le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome avranno diritto, oltre all’ordinario congedo di maternità, all’indennità per astensione anticipata in «caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza» accertate dall’Asl.
Riepilogo sui mesi previsti da normativa per il congedo parentale
Mesi di congedo parentale fino a 12 anni del bambino:
GENITORE | MESI A DISPOSIZIONE | MESI INDENNIZZATI |
Mamma | 6 mesi | 3 mesi intrasferibili |
Papà | 6 mesi (elevabili a 7*) | 3 mesi intrasferibili |
Entrambi i genitori | 10 mesi (elevabili a 11**) | 3 mesi trasferibili tra i genitori |
Genitore solo | 11 mesi | 9 mesi |
*elevabile a 7 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi
** elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi
Mamma 3 mesi intrasferibili + papà 3 mesi intrasferibili + mamma e papà 3 mesi trasferibili = 9 mesi a famiglia.
Per i periodi di congedo parentale ulteriore ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno del bambino una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore ai 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale aobbligatoria.
Qualche esempio:
Papà utilizza i suoi 3 mesi intrasferibili + 3 mesi trasferibili = 6 mesi ;
La mamma può chiedere altri 3 mesi retribuiti al 30% e gliene rimangono altri 3 per arrivare ai 6 a disposizione. Se di questi 6 solo 3 sono stati richiesti al 30%, la mamma potrà richiedere i 3 mesi spettanti (per arrivare ai 6 mesi complessivi) non retribuiti.
Ricapitolando
- Solo mamma 3 mesi non trasferibili
- Solo papà 3 mesi non trasferibili
- Entrambi i genitori 3 mesi trasferibili
Es.
- Mamma 6 mesi, Papà 3 mesi = 9 mesi al 30% della retribuzione
X Mamma 9 mesi non è possibile
X Papà 9 mesi non è possibile
- papà 6 mesi e mamma 3 mesi = 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione;
- genitore solo: 9 mesi
Le indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022
Dal 13 agosto 2022 entreranno in vigore le nuove tutele per la maternità. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, approvato in via definitiva, che è volto adun miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare per tutti i lavoratori anche con la finalità di garantire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.
Con il decreto n.105 è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, fruibile dal padre lavoratore nel periodo di “maternità obbligatoria” della madre, oltre al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego fino ad ora esclusi.
Il congedo parentale è esteso fino ai 12 anni di vita del bambino con il pagamento del 30% della retribuzione per un periodo complessivo di nove mesi, così ripartito:
- in misura di tre mesi (non cedibili) a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
- per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro;
- Per i nuclei monoparentali è elevato ad 11 mesi.
I datori di lavoro dovranno dare priorità alle richieste di smart working dei dipendenti con figli fino a 12 anni. Le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome avranno diritto, oltre all’ordinario congedo di maternità, all’indennità per astensione anticipata in «caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza» accertate dall’Asl.
Riepilogo sui mesi previsti da normativa per il congedo parentale
Mesi di congedo parentale fino a 12 anni del bambino:
GENITORE | MESI A DISPOSIZIONE | MESI INDENNIZZATI |
Mamma | 6 mesi | 3 mesi intrasferibili |
Papà | 6 mesi (elevabili a 7*) | 3 mesi intrasferibili |
Entrambi i genitori | 10 mesi (elevabili a 11**) | 3 mesi trasferibili tra i genitori |
Genitore solo | 11 mesi | 9 mesi |
*elevabile a 7 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi
** elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi
Mamma 3 mesi intrasferibili + papà 3 mesi intrasferibili + mamma e papà 3 mesi trasferibili = 9 mesi a famiglia.
Per i periodi di congedo parentale ulteriore ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno del bambino una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore ai 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale aobbligatoria.
Qualche esempio:
Papà utilizza i suoi 3 mesi intrasferibili + 3 mesi trasferibili = 6 mesi ;
La mamma può chiedere altri 3 mesi retribuiti al 30% e gliene rimangono altri 3 per arrivare ai 6 a disposizione. Se di questi 6 solo 3 sono stati richiesti al 30%, la mamma potrà richiedere i 3 mesi spettanti (per arrivare ai 6 mesi complessivi) non retribuiti.
Ricapitolando
- Solo mamma 3 mesi non trasferibili
- Solo papà 3 mesi non trasferibili
- Entrambi i genitori 3 mesi trasferibili
Es.
- Mamma 6 mesi, Papà 3 mesi = 9 mesi al 30% della retribuzione
X Mamma 9 mesi non è possibile
X Papà 9 mesi non è possibile
- papà 6 mesi e mamma 3 mesi = 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione;
- genitore solo: 9 mesi
Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019