Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019

A confermarlo, come spiegato dall’avvocato Iconio Massara, responsabile Dipartimento Affari Legali e legislativi Anpit, una recente sentenza del Tribunale di Trani
Una recente pronuncia del Tribunale di Trani n. 2195 del 18.11.2019,ha espresso un principio di grandissima rilevanza giuridica in un tema molto dibattuto che è quello della retribuzione da prendere come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i rapporti di lavoro subordinato.
Il thema decidendum nasceva dall’impugnazione di un verbale Ispettivo dell’INPS con la richiesta dell’azienda ricorrente relativa al riconoscimento del diritto ad utilizzare quale imponibile contributivo minimo, ai sensi dell’art. 1 del DL 338/89, i livelli retributivi fissati dal CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon, sottoscritto da Anpit, Failts-Cisal.
Il citato art. 1 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Tale disposizione oggetto di interpretazione autentica effettuata dall’art. 2 comma 25 della L. 549/1995 nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nel caso trattato, l’INPS con il verbale ispettivo prima, e con la costituzione in giudizio dopo, sosteneva l’infondatezza della domanda atteso che il CCNL utilizzato dalla società ricorrente non poteva essere utilizzato a fini del calcolo dei minimi retributivi previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 338/1989 convertito con L. n. 389/1989 non essendo stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentativa su base nazionale.
Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, accoglieva il Ricorso, annullando il Verbale Ispettivo ed il connesso recupero a tassazione dei contributi previdenziali parametrati dagli Ispettori dell’INPS sulle retribuzioni dei contratti collettivi sottoscritti dalla triplice.
Secondo la sentenza Tribunale di Trani citata, infatti, “in ogni caso devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. Solo la rappresentatività su base nazionale, secondo il dettato normativo, consente ad un contratto collettivo di individuare minimi retributivi e contributivi da utilizzare per l’ottenimento di sgravi e agevolazioni fiscali; in caso di assenza di rappresentatività, a meno che il CCNL invocato non preveda minimi retributivi più alti di quelli del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, dovrà farsi necessariamente riferimento ai CCNL più similari…”.
Premesso ciò, il Giudice è passato ad effettuare una attenta e puntuale analisi sul concetto della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il CCNL applicato dall’azienda ed utilizzato come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali.
La sentenza risolve il problema affermando la certa maggiore rappresentatività comparata dei sottoscrittori del CCNL Anpit-Cisal invocato, statuendo che: “…parte ricorrente ha documentato che la CISAL (una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) è stata inserita nell’elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi (vd. D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, allegato in atti); inoltre tale sindacato dal 29.08.2017 è entrato a far parte del CNEL, consacrandosi così la maggiore rappresentatività su base nazionale dello stesso. Ebbene, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che il CCNL FAILTS – CISAL – LAIT e ANPIT, possa assurgere a CCNL Sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della L. n. 389/1989, solo a far data dal 15.07.2014, ossia da quando la CISAL (una delle organizzazioni firmatarie di tale contratto) è stata inserita dal Ministero del Lavoro nell’elenco delle organizzazioni più rappresentative”.
La tesi sostenuta dal Tribunale di Trani, seppur per tematiche diverse ed inerenti l’applicazione dei CCNL sottoscritti da Anpit-Cisal, in termini di maggiore rappresentatività comparata è stata successivamente confermata da numerosi Tribunali sparsi per l’Italia.
In particolare si citano il Tribunale di Milano con recentissima sentenza n. 596/2020 del 28/05/2020, cheha cristallizzato la maggiore rappresentatività di Cisal e la connessa applicabilità dei CCNL sottoscritti con ANPIT anche negli APPALTI PUBBLICI.
Il Tribunale di Napoli, con recentissima sentenza n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l’applicabilità dei CCNL, oltre alla facoltà di porre in essere CONTRATTI DI PROSSIMITÀ.
Il Tribunale Ordinario di Pavia, con la sent. n. 80/2019 del 26.02.2019, ha rilevato l’errore da parte degli ispettori nella previsione dell’adeguamento agli imponibili di un CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo a livello nazionale a differenza di quello applicato dall’impresa.
Ovviamente, il tema appare ancora delicato non tanto per i principi giuridici sottesi, quanto per l’atteggiamento spesso assunto dagli ispettori, che appalesa una tendenza non improntata a valorizzare i principi di civiltà giuridica di cui all’art. 39 della Costituzione sulla libertà sindacale, in combinato con la normativa sul minimale contributivo, quanto ad una necessità di recuperare a tassazione somme effettivamente non dovute dalle società, alla luce dei principi giurisprudenziali evidenziati da numerosi Tribunali.
Rimane cristallizzato il principio giurisprudenziale che i CCNL Anpit-Cisal sono dotati di quella maggiore rappresentatività che la norma richiede, anche in relazione ai minimali contributivi, fondate sulla legalità e libertà sindacale.
Ovviamente, grande attenzione va posta alla concreta e reale applicazione dei detti CCNL, che prescinde dai principi giuridici sottesi, ma attiene all’organizzazione aziendale, rispetto alla quale l’imprenditore assume responsabilità piena.
Avv. Iconio Massara, Responsabile Dipartimento Affari Legali e legislativi Anpit

A confermarlo, come spiegato dall’avvocato Iconio Massara, responsabile Dipartimento Affari Legali e legislativi Anpit, una recente sentenza del Tribunale di Trani
Una recente pronuncia del Tribunale di Trani n. 2195 del 18.11.2019,ha espresso un principio di grandissima rilevanza giuridica in un tema molto dibattuto che è quello della retribuzione da prendere come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i rapporti di lavoro subordinato.
Il thema decidendum nasceva dall’impugnazione di un verbale Ispettivo dell’INPS con la richiesta dell’azienda ricorrente relativa al riconoscimento del diritto ad utilizzare quale imponibile contributivo minimo, ai sensi dell’art. 1 del DL 338/89, i livelli retributivi fissati dal CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon, sottoscritto da Anpit, Failts-Cisal.
Il citato art. 1 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non possa essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Tale disposizione oggetto di interpretazione autentica effettuata dall’art. 2 comma 25 della L. 549/1995 nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Nel caso trattato, l’INPS con il verbale ispettivo prima, e con la costituzione in giudizio dopo, sosteneva l’infondatezza della domanda atteso che il CCNL utilizzato dalla società ricorrente non poteva essere utilizzato a fini del calcolo dei minimi retributivi previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 338/1989 convertito con L. n. 389/1989 non essendo stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentativa su base nazionale.
Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, accoglieva il Ricorso, annullando il Verbale Ispettivo ed il connesso recupero a tassazione dei contributi previdenziali parametrati dagli Ispettori dell’INPS sulle retribuzioni dei contratti collettivi sottoscritti dalla triplice.
Secondo la sentenza Tribunale di Trani citata, infatti, “in ogni caso devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. Solo la rappresentatività su base nazionale, secondo il dettato normativo, consente ad un contratto collettivo di individuare minimi retributivi e contributivi da utilizzare per l’ottenimento di sgravi e agevolazioni fiscali; in caso di assenza di rappresentatività, a meno che il CCNL invocato non preveda minimi retributivi più alti di quelli del CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, dovrà farsi necessariamente riferimento ai CCNL più similari…”.
Premesso ciò, il Giudice è passato ad effettuare una attenta e puntuale analisi sul concetto della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il CCNL applicato dall’azienda ed utilizzato come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali.
La sentenza risolve il problema affermando la certa maggiore rappresentatività comparata dei sottoscrittori del CCNL Anpit-Cisal invocato, statuendo che: “…parte ricorrente ha documentato che la CISAL (una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) è stata inserita nell’elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi (vd. D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, allegato in atti); inoltre tale sindacato dal 29.08.2017 è entrato a far parte del CNEL, consacrandosi così la maggiore rappresentatività su base nazionale dello stesso. Ebbene, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che il CCNL FAILTS – CISAL – LAIT e ANPIT, possa assurgere a CCNL Sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della L. n. 389/1989, solo a far data dal 15.07.2014, ossia da quando la CISAL (una delle organizzazioni firmatarie di tale contratto) è stata inserita dal Ministero del Lavoro nell’elenco delle organizzazioni più rappresentative”.
La tesi sostenuta dal Tribunale di Trani, seppur per tematiche diverse ed inerenti l’applicazione dei CCNL sottoscritti da Anpit-Cisal, in termini di maggiore rappresentatività comparata è stata successivamente confermata da numerosi Tribunali sparsi per l’Italia.
In particolare si citano il Tribunale di Milano con recentissima sentenza n. 596/2020 del 28/05/2020, cheha cristallizzato la maggiore rappresentatività di Cisal e la connessa applicabilità dei CCNL sottoscritti con ANPIT anche negli APPALTI PUBBLICI.
Il Tribunale di Napoli, con recentissima sentenza n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l’applicabilità dei CCNL, oltre alla facoltà di porre in essere CONTRATTI DI PROSSIMITÀ.
Il Tribunale Ordinario di Pavia, con la sent. n. 80/2019 del 26.02.2019, ha rilevato l’errore da parte degli ispettori nella previsione dell’adeguamento agli imponibili di un CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo a livello nazionale a differenza di quello applicato dall’impresa.
Ovviamente, il tema appare ancora delicato non tanto per i principi giuridici sottesi, quanto per l’atteggiamento spesso assunto dagli ispettori, che appalesa una tendenza non improntata a valorizzare i principi di civiltà giuridica di cui all’art. 39 della Costituzione sulla libertà sindacale, in combinato con la normativa sul minimale contributivo, quanto ad una necessità di recuperare a tassazione somme effettivamente non dovute dalle società, alla luce dei principi giurisprudenziali evidenziati da numerosi Tribunali.
Rimane cristallizzato il principio giurisprudenziale che i CCNL Anpit-Cisal sono dotati di quella maggiore rappresentatività che la norma richiede, anche in relazione ai minimali contributivi, fondate sulla legalità e libertà sindacale.
Ovviamente, grande attenzione va posta alla concreta e reale applicazione dei detti CCNL, che prescinde dai principi giuridici sottesi, ma attiene all’organizzazione aziendale, rispetto alla quale l’imprenditore assume responsabilità piena.
Avv. Iconio Massara, Responsabile Dipartimento Affari Legali e legislativi Anpit
Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019