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A confermarlo due recenti sentenze del Tribunale di Napoli come spiegato dal responsabile del dipartimento Affari Legali Anpit, l’avvocato Iconio Massara
Due recentissime pronunce del Tribunale di Napoli,hanno nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentativitĂ e l’applicabilitĂ dei CCNL ANPIT-CISAL, oltre alla facoltĂ di porre in essere Contratti di ProssimitĂ . Il tema, sempre molto dibattuto in dottrina appare oramai definitivamente risolto, atteso l’ampio riconoscimento giurisprudenziale dei principi di libertĂ sindacale, sanciti dalla Costituzione all’art. 39. Tale principio di civiltĂ giuridica consente la piena, totale e libera applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative su scala nazionale, senza alcuna possibilitĂ di contestazione del diritto connesso alla libertĂ di impresa, garantito e sancito dall’art. 41 della stessa Costituzione. Il Tribunale di Napoli, con due recentissime sentenze, la n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha confermato i presupposti della maggiore rappresentativitĂ comparata di Cisal, dando pertanto come acquisito e cristallizzato il principio dettato dai padri costituenti. Le sentenze, rivestono grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del tema legato ai “contratti di prossimità ”, tra l’altro di stretta attualitĂ alla luce del contesto storico emergenziale legato alle difficoltĂ economiche connesse alla crisi pandemica. Nel caso deciso dalle sentenze citate, Il ricorrente in particolare, deduceva l’illegittimitĂ dell’accordo sindacale aziendale stipulato ex art. 8 d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011 per difetto di rappresentativitĂ delle parti sociali che avevano preso parte alla stipulazione e per violazione dell’art. 8 legge n. 148/2011 in relazione alle finalitĂ prescritte dalla stessa norma per la stipulazione di contratti di prossimitĂ . Posto ciò, chiedeva in via principale di dichiarare il diritto a veder applicato al proprio rapporto di lavoro in via diretta o parametrica il CCNL FILCAMS CGIL citato e ciò in virtĂą del verbale di conciliazione giudiziale, di conseguenza riconoscere al lavoratore tutte le differenze retributive maturate tra le ore di fatto svolte a far data dal passaggio al nuovo CCNL CISAL. Pertanto, i temi posti alla valutazione del Giudice erano duplici, per un verso veniva contestata l’applicabilitĂ del CCNL deciso dall’azienda, per un presunto difetto di rappresentativitĂ delle organizzazioni stipulanti, e per l’effetto venivano richieste le differenze retributive, ed in secondo luogo veniva contestata la validitĂ di un contratto di prossimitĂ sottoscritto dalla sola RSA Cisal, anche in questo caso, per un presunto difetto di rappresentativitĂ . Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “Secondo il dettato normativo dell’art. 8 l. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piĂą rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale … è previsto che essi possano essere stipulati solo “da associazioni dei lavoratori comparativamente piĂą rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda” (art. 8 comma 1 d.lgs. n.138/2011). Il tutto, verificando che tali intese siano ancorate alla necessitĂ di attuare talune specifiche finalitĂ espressamente indicate al comma 1 dell’art. 8. La parte piĂą interessante delle sentenze attiene alla questione relativa alla rappresentativitĂ . Sostiene il Giudice: “Quanto alla rappresentativitĂ delle organizzazioni sindacali stipulanti, va condiviso quanto dedotto dalla resistente. Infatti, il sindacato CISAL rientra nella nozione di associazione comparativamente piĂą rappresentativa. Nell’interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l’art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacitĂ dell’organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l’estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l’art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l’organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione CISAL che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentativitĂ della r.s.a. firmataria dell’accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Si confermano, ancora, i principi piĂą volte citati in relazione alla pacifica applicabilitĂ dei CCNL Anpit-Cisal, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, anche e soprattutto per la oramai pacifica maggiore rappresentativitĂ comparata delle associazioni stipulanti. I suddetti CCNL, sottoscritti al fine di valorizzare un principio di libertĂ sindacale e di pluralitĂ , spingono in maniera forte verso la costruzione di relazioni industriali e sindacali che abbiano carattere innovativo e siano al passo con i tempi e con il contesto economico sociale, falcidiato da una pandemia che ha prodotto gravissime conseguenze economiche, e sta mettendo a durissimo rischio l’intero tessuto imprenditoriale del paese e dell’Azienda Italia, con una proposta innovativa, fondata e basata sulla flessibilitĂ , sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia.
Avv. Iconio Massara, responsabile Dipartimento Affari Legali AnpitÂ

A confermarlo due recenti sentenze del Tribunale di Napoli come spiegato dal responsabile del dipartimento Affari Legali Anpit, l’avvocato Iconio Massara
Due recentissime pronunce del Tribunale di Napoli,hanno nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentativitĂ e l’applicabilitĂ dei CCNL ANPIT-CISAL, oltre alla facoltĂ di porre in essere Contratti di ProssimitĂ . Il tema, sempre molto dibattuto in dottrina appare oramai definitivamente risolto, atteso l’ampio riconoscimento giurisprudenziale dei principi di libertĂ sindacale, sanciti dalla Costituzione all’art. 39. Tale principio di civiltĂ giuridica consente la piena, totale e libera applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative su scala nazionale, senza alcuna possibilitĂ di contestazione del diritto connesso alla libertĂ di impresa, garantito e sancito dall’art. 41 della stessa Costituzione. Il Tribunale di Napoli, con due recentissime sentenze, la n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha confermato i presupposti della maggiore rappresentativitĂ comparata di Cisal, dando pertanto come acquisito e cristallizzato il principio dettato dai padri costituenti. Le sentenze, rivestono grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del tema legato ai “contratti di prossimità ”, tra l’altro di stretta attualitĂ alla luce del contesto storico emergenziale legato alle difficoltĂ economiche connesse alla crisi pandemica. Nel caso deciso dalle sentenze citate, Il ricorrente in particolare, deduceva l’illegittimitĂ dell’accordo sindacale aziendale stipulato ex art. 8 d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011 per difetto di rappresentativitĂ delle parti sociali che avevano preso parte alla stipulazione e per violazione dell’art. 8 legge n. 148/2011 in relazione alle finalitĂ prescritte dalla stessa norma per la stipulazione di contratti di prossimitĂ . Posto ciò, chiedeva in via principale di dichiarare il diritto a veder applicato al proprio rapporto di lavoro in via diretta o parametrica il CCNL FILCAMS CGIL citato e ciò in virtĂą del verbale di conciliazione giudiziale, di conseguenza riconoscere al lavoratore tutte le differenze retributive maturate tra le ore di fatto svolte a far data dal passaggio al nuovo CCNL CISAL. Pertanto, i temi posti alla valutazione del Giudice erano duplici, per un verso veniva contestata l’applicabilitĂ del CCNL deciso dall’azienda, per un presunto difetto di rappresentativitĂ delle organizzazioni stipulanti, e per l’effetto venivano richieste le differenze retributive, ed in secondo luogo veniva contestata la validitĂ di un contratto di prossimitĂ sottoscritto dalla sola RSA Cisal, anche in questo caso, per un presunto difetto di rappresentativitĂ . Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “Secondo il dettato normativo dell’art. 8 l. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piĂą rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale … è previsto che essi possano essere stipulati solo “da associazioni dei lavoratori comparativamente piĂą rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda” (art. 8 comma 1 d.lgs. n.138/2011). Il tutto, verificando che tali intese siano ancorate alla necessitĂ di attuare talune specifiche finalitĂ espressamente indicate al comma 1 dell’art. 8. La parte piĂą interessante delle sentenze attiene alla questione relativa alla rappresentativitĂ . Sostiene il Giudice: “Quanto alla rappresentativitĂ delle organizzazioni sindacali stipulanti, va condiviso quanto dedotto dalla resistente. Infatti, il sindacato CISAL rientra nella nozione di associazione comparativamente piĂą rappresentativa. Nell’interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l’art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacitĂ dell’organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l’estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l’art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l’organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione CISAL che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentativitĂ della r.s.a. firmataria dell’accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Si confermano, ancora, i principi piĂą volte citati in relazione alla pacifica applicabilitĂ dei CCNL Anpit-Cisal, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, anche e soprattutto per la oramai pacifica maggiore rappresentativitĂ comparata delle associazioni stipulanti. I suddetti CCNL, sottoscritti al fine di valorizzare un principio di libertĂ sindacale e di pluralitĂ , spingono in maniera forte verso la costruzione di relazioni industriali e sindacali che abbiano carattere innovativo e siano al passo con i tempi e con il contesto economico sociale, falcidiato da una pandemia che ha prodotto gravissime conseguenze economiche, e sta mettendo a durissimo rischio l’intero tessuto imprenditoriale del paese e dell’Azienda Italia, con una proposta innovativa, fondata e basata sulla flessibilitĂ , sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia.
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