Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019

A confermarlo due recenti sentenze del Tribunale di Napoli come spiegato dal responsabile del dipartimento Affari Legali Anpit, l’avvocato Iconio Massara
Due recentissime pronunce del Tribunale di Napoli,hanno nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l’applicabilità dei CCNL ANPIT-CISAL, oltre alla facoltà di porre in essere Contratti di Prossimità. Il tema, sempre molto dibattuto in dottrina appare oramai definitivamente risolto, atteso l’ampio riconoscimento giurisprudenziale dei principi di libertà sindacale, sanciti dalla Costituzione all’art. 39. Tale principio di civiltà giuridica consente la piena, totale e libera applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative su scala nazionale, senza alcuna possibilità di contestazione del diritto connesso alla libertà di impresa, garantito e sancito dall’art. 41 della stessa Costituzione. Il Tribunale di Napoli, con due recentissime sentenze, la n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha confermato i presupposti della maggiore rappresentatività comparata di Cisal, dando pertanto come acquisito e cristallizzato il principio dettato dai padri costituenti. Le sentenze, rivestono grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del tema legato ai “contratti di prossimità”, tra l’altro di stretta attualità alla luce del contesto storico emergenziale legato alle difficoltà economiche connesse alla crisi pandemica. Nel caso deciso dalle sentenze citate, Il ricorrente in particolare, deduceva l’illegittimità dell’accordo sindacale aziendale stipulato ex art. 8 d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011 per difetto di rappresentatività delle parti sociali che avevano preso parte alla stipulazione e per violazione dell’art. 8 legge n. 148/2011 in relazione alle finalità prescritte dalla stessa norma per la stipulazione di contratti di prossimità. Posto ciò, chiedeva in via principale di dichiarare il diritto a veder applicato al proprio rapporto di lavoro in via diretta o parametrica il CCNL FILCAMS CGIL citato e ciò in virtù del verbale di conciliazione giudiziale, di conseguenza riconoscere al lavoratore tutte le differenze retributive maturate tra le ore di fatto svolte a far data dal passaggio al nuovo CCNL CISAL. Pertanto, i temi posti alla valutazione del Giudice erano duplici, per un verso veniva contestata l’applicabilità del CCNL deciso dall’azienda, per un presunto difetto di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, e per l’effetto venivano richieste le differenze retributive, ed in secondo luogo veniva contestata la validità di un contratto di prossimità sottoscritto dalla sola RSA Cisal, anche in questo caso, per un presunto difetto di rappresentatività. Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “Secondo il dettato normativo dell’art. 8 l. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale … è previsto che essi possano essere stipulati solo “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda” (art. 8 comma 1 d.lgs. n.138/2011). Il tutto, verificando che tali intese siano ancorate alla necessità di attuare talune specifiche finalità espressamente indicate al comma 1 dell’art. 8. La parte più interessante delle sentenze attiene alla questione relativa alla rappresentatività. Sostiene il Giudice: “Quanto alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, va condiviso quanto dedotto dalla resistente. Infatti, il sindacato CISAL rientra nella nozione di associazione comparativamente più rappresentativa. Nell’interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l’art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell’organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l’estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l’art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l’organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione CISAL che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentatività della r.s.a. firmataria dell’accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Si confermano, ancora, i principi più volte citati in relazione alla pacifica applicabilità dei CCNL Anpit-Cisal, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, anche e soprattutto per la oramai pacifica maggiore rappresentatività comparata delle associazioni stipulanti. I suddetti CCNL, sottoscritti al fine di valorizzare un principio di libertà sindacale e di pluralità, spingono in maniera forte verso la costruzione di relazioni industriali e sindacali che abbiano carattere innovativo e siano al passo con i tempi e con il contesto economico sociale, falcidiato da una pandemia che ha prodotto gravissime conseguenze economiche, e sta mettendo a durissimo rischio l’intero tessuto imprenditoriale del paese e dell’Azienda Italia, con una proposta innovativa, fondata e basata sulla flessibilità, sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia.
Avv. Iconio Massara, responsabile Dipartimento Affari Legali Anpit

A confermarlo due recenti sentenze del Tribunale di Napoli come spiegato dal responsabile del dipartimento Affari Legali Anpit, l’avvocato Iconio Massara
Due recentissime pronunce del Tribunale di Napoli,hanno nuovamente cristallizzato la maggiore rappresentatività e l’applicabilità dei CCNL ANPIT-CISAL, oltre alla facoltà di porre in essere Contratti di Prossimità. Il tema, sempre molto dibattuto in dottrina appare oramai definitivamente risolto, atteso l’ampio riconoscimento giurisprudenziale dei principi di libertà sindacale, sanciti dalla Costituzione all’art. 39. Tale principio di civiltà giuridica consente la piena, totale e libera applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative su scala nazionale, senza alcuna possibilità di contestazione del diritto connesso alla libertà di impresa, garantito e sancito dall’art. 41 della stessa Costituzione. Il Tribunale di Napoli, con due recentissime sentenze, la n. 2411/2020 del 10/06/2020 e precedente sentenza n. 1717/2020 del 12/05/2020, ha confermato i presupposti della maggiore rappresentatività comparata di Cisal, dando pertanto come acquisito e cristallizzato il principio dettato dai padri costituenti. Le sentenze, rivestono grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del tema legato ai “contratti di prossimità”, tra l’altro di stretta attualità alla luce del contesto storico emergenziale legato alle difficoltà economiche connesse alla crisi pandemica. Nel caso deciso dalle sentenze citate, Il ricorrente in particolare, deduceva l’illegittimità dell’accordo sindacale aziendale stipulato ex art. 8 d.lgs. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011 per difetto di rappresentatività delle parti sociali che avevano preso parte alla stipulazione e per violazione dell’art. 8 legge n. 148/2011 in relazione alle finalità prescritte dalla stessa norma per la stipulazione di contratti di prossimità. Posto ciò, chiedeva in via principale di dichiarare il diritto a veder applicato al proprio rapporto di lavoro in via diretta o parametrica il CCNL FILCAMS CGIL citato e ciò in virtù del verbale di conciliazione giudiziale, di conseguenza riconoscere al lavoratore tutte le differenze retributive maturate tra le ore di fatto svolte a far data dal passaggio al nuovo CCNL CISAL. Pertanto, i temi posti alla valutazione del Giudice erano duplici, per un verso veniva contestata l’applicabilità del CCNL deciso dall’azienda, per un presunto difetto di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, e per l’effetto venivano richieste le differenze retributive, ed in secondo luogo veniva contestata la validità di un contratto di prossimità sottoscritto dalla sola RSA Cisal, anche in questo caso, per un presunto difetto di rappresentatività. Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “Secondo il dettato normativo dell’art. 8 l. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale … è previsto che essi possano essere stipulati solo “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda” (art. 8 comma 1 d.lgs. n.138/2011). Il tutto, verificando che tali intese siano ancorate alla necessità di attuare talune specifiche finalità espressamente indicate al comma 1 dell’art. 8. La parte più interessante delle sentenze attiene alla questione relativa alla rappresentatività. Sostiene il Giudice: “Quanto alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti, va condiviso quanto dedotto dalla resistente. Infatti, il sindacato CISAL rientra nella nozione di associazione comparativamente più rappresentativa. Nell’interpretare tale nozione deve tenersi conto degli indici normativi e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza. Pertanto, assume rilievo la stipula di un CCNL di categoria o quantomeno la partecipazione alla negoziazione, criteri a cui fa riferimento l’art. 19 St. Lav. in relazione alle r.s.a., ma che in ogni caso assumono rilevanza in quanto tali criteri palesano la capacità dell’organismo sindacale di negoziare in rappresentanza di una categoria di lavoratori. Ma la sottoscrizione di un CCNL è solo un indice presuntivo che può essere rafforzato da una serie di ulteriori parametri, a cui la giurisprudenza si è attenuta negli anni, quali la consistenza numerica, l’estensione sul territorio, la partecipazione in svariati settori, la sussistenza di una struttura articolata. Peraltro, l’art. 8 d.lgs. 138/2011 conv. in l. 148/2011 impone una valutazione comparativa, un confronto quindi che non può essere effettuato in astratto, ma che va svolto in concreto, con riferimento al settore ed alla categoria di riferimento. Anzi, allo stato, è provato che non solo l’organismo in questione ha partecipato alla sottoscrizione del CCNL di categoria applicato in azienda, ma fa parte della confederazione CISAL che, a sua volta, partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente. Tali elementi assumono rilievo anche al fine di affermare la rappresentatività della r.s.a. firmataria dell’accordo in questione. Ciò posto le domanda formulate sono tutte infondate. Si confermano, ancora, i principi più volte citati in relazione alla pacifica applicabilità dei CCNL Anpit-Cisal, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, che sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, anche e soprattutto per la oramai pacifica maggiore rappresentatività comparata delle associazioni stipulanti. I suddetti CCNL, sottoscritti al fine di valorizzare un principio di libertà sindacale e di pluralità, spingono in maniera forte verso la costruzione di relazioni industriali e sindacali che abbiano carattere innovativo e siano al passo con i tempi e con il contesto economico sociale, falcidiato da una pandemia che ha prodotto gravissime conseguenze economiche, e sta mettendo a durissimo rischio l’intero tessuto imprenditoriale del paese e dell’Azienda Italia, con una proposta innovativa, fondata e basata sulla flessibilità, sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia.
Avv. Iconio Massara, responsabile Dipartimento Affari Legali Anpit
Articoli recenti
- Successo della Cisal nelle elezioni RSU di Uniacque – Bergamo
- Dopo 20 anni c’è il contratto dei lavoratori degli enti lirici
- Manovra, Federdistat Cisal: più risorse per i Vigili del Fuoco
- Il “Bonus Mamme” spetta anche alle docenti precarie: nuova vittoria Anief Cisal
- Manovra, Cisal a confronto con il Governo a Palazzo Chigi
Archivi
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019