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La conferma in una recente sentenza del tribunale di Milano
Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, n. 596 del 28.5.2020, ha cristallizzato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la piena applicabilità dei CCNL sottoscritti da ANPIT e Cisal negli appalti pubblici. La sentenza, definitivamente passata in giudicato, riveste grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del Foro, atteso che Milano ha sempre rappresentato una fonte di giurisprudenza condivisa poi su tutti gli altri fori nazionali. Le ricorrenti invocavano in particolare, sulla base dell’art. 30 comma IV (come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017) D. Lgs. n. 50/2016, che venisse loro applicato il CCNL Multiservizi, sottoscritto dalla triplice, in luogo del CCNL Servizi Anpit-Cisal, ritenuto non rientrante nei parametri dell’art. 30 stesso. Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “la resistente ha documentato la sua iscrizione all’associazione datoriale ANPIT a far data dal 2015, iscrizione tuttora in essere. Deve ritenersi che il contratto CCNL Servizi ANPIT – CISAL, applicato dalla stessa società, sia dotato della maggiore rappresentatività richiesta dalla predetta norma.” Citava il Giudice, a sostegno della tesi decisoria, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.08.2013, il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, il documento del 29.08.2017della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la sentenza appare del tutto esaustiva e completa, in quanto richiama precedente giurisprudenza amministrativa, tra cui l’ordinanza n. 617/2015 del TAR Puglia, la quale aveva già ritenuto che il CCNL in questione sia stato stipulato da una delle confederazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La sentenza richiama, altresì, ulteriori precedenti di merito tra i quali vi è la Sentenza del Tribunale di Trani n. 2195/2019, la quale si era precedentemente pronunciata sui minimali contributivi, statuendo che: “…parte ricorrente ha documentato che la CISAL (una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) è stata inserita nell’elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi (vd. D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, allegato in atti); inoltre tale sindacato dal 29.08.2017 è entrato a far parte del CNEL, consacrandosi così la maggiore rappresentatività su base nazionale dello stesso. Ebbene, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che il CCNL FAILTS – CISAL – LAIT e ANPIT, possa assurgere a CCNL Sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della L. n. 389/1989, solo a far data dal 15.07.2014, ossia da quando la CISAL (una delle organizzazioni più rappresentative…”. Sul punto appare importante, altresì, richiamare la pronuncia del TAR Piemonte, sent. n. 144 del 22 gennaio 2015,avente ad oggetto la contestata applicazione del CCNL ANPIT-Cisal al posto del ccnl multiservizi, la quale ha nuovamente cristallizzato la piena e legittima applicabilità del CCNL Servizi, in luogo del Multiservizi della Triplice. Anche il TAR Calabria di Catanzaro, con la recentissima Sentenza n. 01404/2020 ha riaffermato i suddetti principi anche in relazione al CCNL ANPIT-UNCI-CISAL per le cooperative, asserendo che “L’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016”. Tali principi vengono altresì affermati dal Tar Calabria anche in relazione alla clausola sociale, attraverso l’espresso richiamo a copiosa giurisprudenza, tra le quali: Cons. Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6148; Cons. Stato, Sez. III, 18.9.2018, n. 5444; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 272; Cons. Stato, Sez. V, 18.7.2017, n. 3554; Cons. Stato, Sez. III, 9.12.2015 n. 5597, secondo cui “la c.d. “clausola sociale” non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa scegliere invece un contratto collettivo diverso, applicabile all’oggetto dell’appalto e che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”. In tale prospettiva, va escluso che in virtù della clausola sociale inserita negli atti di gara l’aggiudicataria sia tenuta all’applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello di appartenenza, come anche va escluso che il mancato mantenimento del contratto collettivo per i lavoratori da riassorbire sia indice di anomalia dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6148; Cons. Stato, Sez. III, 18.9.2018, n. 5444). Appare di tutta evidenzia che i principi citati, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, e cristallizzano un principio di libertà sindacale e di pluralità che deve essere alla base della costruzione di nuove e diverse relazioni industriali e sindacali, che prescindano da posizioni preconcette e rendite di posizione, ma che consentano ai protagonisti di potersi misurare sul campo, mettendo al centro del dibattito complessivo i temi del lavoro, in una nuova e diversa accezione, che sia fondata sulla proposta innovativa, sulla flessibilità, sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia. I CCNL Anpit-Cisal sono imperniati su tali presupposti, per offrire al tessuto imprenditoriale e del lavoro in senso lato la possibilità di essere al passo con i tempi, con il fine unico di offrire all’Azienda Italia nuove opportunità di rinascita, fondate sulla legalità e libertà sindacale.
Avv. Iconio Massara, Consigliere Nazionale Anpit

La conferma in una recente sentenza del tribunale di Milano
Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, n. 596 del 28.5.2020, ha cristallizzato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la piena applicabilità dei CCNL sottoscritti da ANPIT e Cisal negli appalti pubblici. La sentenza, definitivamente passata in giudicato, riveste grandissima importanza, sia per i principi affermati, che per l’importanza del Foro, atteso che Milano ha sempre rappresentato una fonte di giurisprudenza condivisa poi su tutti gli altri fori nazionali. Le ricorrenti invocavano in particolare, sulla base dell’art. 30 comma IV (come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017) D. Lgs. n. 50/2016, che venisse loro applicato il CCNL Multiservizi, sottoscritto dalla triplice, in luogo del CCNL Servizi Anpit-Cisal, ritenuto non rientrante nei parametri dell’art. 30 stesso. Il Giudice, con attenta analisi dei fatti posti a fondamento della domanda, rigettava il Ricorso, espressamente dichiarando che, “la resistente ha documentato la sua iscrizione all’associazione datoriale ANPIT a far data dal 2015, iscrizione tuttora in essere. Deve ritenersi che il contratto CCNL Servizi ANPIT – CISAL, applicato dalla stessa società, sia dotato della maggiore rappresentatività richiesta dalla predetta norma.” Citava il Giudice, a sostegno della tesi decisoria, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.08.2013, il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, il documento del 29.08.2017della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la sentenza appare del tutto esaustiva e completa, in quanto richiama precedente giurisprudenza amministrativa, tra cui l’ordinanza n. 617/2015 del TAR Puglia, la quale aveva già ritenuto che il CCNL in questione sia stato stipulato da una delle confederazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. La sentenza richiama, altresì, ulteriori precedenti di merito tra i quali vi è la Sentenza del Tribunale di Trani n. 2195/2019, la quale si era precedentemente pronunciata sui minimali contributivi, statuendo che: “…parte ricorrente ha documentato che la CISAL (una delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del CCNL invocato) è stata inserita nell’elenco dei sindacati comparativamente più rappresentativi (vd. D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280, allegato in atti); inoltre tale sindacato dal 29.08.2017 è entrato a far parte del CNEL, consacrandosi così la maggiore rappresentatività su base nazionale dello stesso. Ebbene, alla luce di quanto innanzi, si ritiene che il CCNL FAILTS – CISAL – LAIT e ANPIT, possa assurgere a CCNL Sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ai fini della L. n. 389/1989, solo a far data dal 15.07.2014, ossia da quando la CISAL (una delle organizzazioni più rappresentative…”. Sul punto appare importante, altresì, richiamare la pronuncia del TAR Piemonte, sent. n. 144 del 22 gennaio 2015,avente ad oggetto la contestata applicazione del CCNL ANPIT-Cisal al posto del ccnl multiservizi, la quale ha nuovamente cristallizzato la piena e legittima applicabilità del CCNL Servizi, in luogo del Multiservizi della Triplice. Anche il TAR Calabria di Catanzaro, con la recentissima Sentenza n. 01404/2020 ha riaffermato i suddetti principi anche in relazione al CCNL ANPIT-UNCI-CISAL per le cooperative, asserendo che “L’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016”. Tali principi vengono altresì affermati dal Tar Calabria anche in relazione alla clausola sociale, attraverso l’espresso richiamo a copiosa giurisprudenza, tra le quali: Cons. Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6148; Cons. Stato, Sez. III, 18.9.2018, n. 5444; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 272; Cons. Stato, Sez. V, 18.7.2017, n. 3554; Cons. Stato, Sez. III, 9.12.2015 n. 5597, secondo cui “la c.d. “clausola sociale” non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa scegliere invece un contratto collettivo diverso, applicabile all’oggetto dell’appalto e che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”. In tale prospettiva, va escluso che in virtù della clausola sociale inserita negli atti di gara l’aggiudicataria sia tenuta all’applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello di appartenenza, come anche va escluso che il mancato mantenimento del contratto collettivo per i lavoratori da riassorbire sia indice di anomalia dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 6148; Cons. Stato, Sez. III, 18.9.2018, n. 5444). Appare di tutta evidenzia che i principi citati, facenti parte di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, sono perfettamente in linea con i dettami costituzionali di cui all’art. 39, e cristallizzano un principio di libertà sindacale e di pluralità che deve essere alla base della costruzione di nuove e diverse relazioni industriali e sindacali, che prescindano da posizioni preconcette e rendite di posizione, ma che consentano ai protagonisti di potersi misurare sul campo, mettendo al centro del dibattito complessivo i temi del lavoro, in una nuova e diversa accezione, che sia fondata sulla proposta innovativa, sulla flessibilità, sulla contrattazione aziendale, sul welfare, nel solco di una necessaria innovazione che serve per risollevare le sorti dell’economia. I CCNL Anpit-Cisal sono imperniati su tali presupposti, per offrire al tessuto imprenditoriale e del lavoro in senso lato la possibilità di essere al passo con i tempi, con il fine unico di offrire all’Azienda Italia nuove opportunità di rinascita, fondate sulla legalità e libertà sindacale.
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