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Il documento chiarisce i requisiti e la procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori
Pubblicate le indicazioni per le vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro, dopo il protocollo. Il documento, elaborato dall’Inail insieme ai ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura commissariale, chiarisce i requisiti e la procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori. Dal fatto che l’istituzione nelle imprese dovrà sempre garantire i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza, all’organizzazione dell’attività, dal programmare anche la seconda dose al corso per la formazione del personale sanitario.
Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, sono sei i punti indicati che costituiscono “presupposti imprescindibili”: la disponibilità di vaccini; la disponibilità dell’azienda; la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario; la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini; l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori; la tutela della loro privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.
Nella pubblicazione, allegata ad una circolare interministeriale del 12 aprile, è precisato che l’istituzione dei punti vaccinali nelle imprese “dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza” previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Covid. Per assicurare “tempestività, efficacia e livello di adesione”, gli spazi destinati alla somministrazione dei vaccini in azienda, compresi quelli allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese, come quelli che”prestano stabilmente servizio” presso l’azienda utilizzatrice.
La vaccinazione nel luogo di lavoro rappresenta, comunque, viene rimarcato, “un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie” dell’offerta vaccinale che “sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda”.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività, si va dalle modalità di adesione delle imprese all’iniziativa, che deve essere comunicata all’azienda sanitaria di riferimento,agli oneri, che sono a carico del datore di lavoro o delle rispettive associazioni di categoria, a eccezione dei vaccini,dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni.Oltre ad una serie di requisiti preliminari, la vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento insicurezza delle attività, e di strumenti informatici che permettano la registrazione dell’avvenuta inoculazione del vaccino, secondo le modalità fissate a livello regionale.
L’impresa è tenuta a programmare anche la somministrazione della seconda dose, quando prevista, secondo le modalità e tempistiche di ciascun vaccino.La registrazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post-vaccinazione della durata di almeno 15 minuti. Per intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, che dovranno essere registrate utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento, è necessario prevedere la presenza di risorse in grado di gestirle. Viene raccomandato, in ogni caso,di indirizzare eventuali soggetti a rischio all’azienda sanitaria competente, in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto. Inoltre, per la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione, sulla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità dedicata alla formazione a distanza in salute pubblica (Eduiss) è disponibile il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov- 2/Covid-19”, che sarà integrato con un modulo specifico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, curato dall’Inail in collaborazione con l’Iss. La nuova pubblicazione integra anche un elenco della normativa di riferimento (decreti ministeriali, ordinanze del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, circolari ministeriali) e due allegati. Il primo è il modulo di consenso alla vaccinazione, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato al lavoratore, facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal ministero della Salute. Il secondo contiene, invece, le due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-correlata.

Il documento chiarisce i requisiti e la procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori
Pubblicate le indicazioni per le vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro, dopo il protocollo. Il documento, elaborato dall’Inail insieme ai ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura commissariale, chiarisce i requisiti e la procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori. Dal fatto che l’istituzione nelle imprese dovrà sempre garantire i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza, all’organizzazione dell’attività, dal programmare anche la seconda dose al corso per la formazione del personale sanitario.
Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, sono sei i punti indicati che costituiscono “presupposti imprescindibili”: la disponibilità di vaccini; la disponibilità dell’azienda; la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario; la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini; l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori; la tutela della loro privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.
Nella pubblicazione, allegata ad una circolare interministeriale del 12 aprile, è precisato che l’istituzione dei punti vaccinali nelle imprese “dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza” previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Covid. Per assicurare “tempestività, efficacia e livello di adesione”, gli spazi destinati alla somministrazione dei vaccini in azienda, compresi quelli allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese, come quelli che”prestano stabilmente servizio” presso l’azienda utilizzatrice.
La vaccinazione nel luogo di lavoro rappresenta, comunque, viene rimarcato, “un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie” dell’offerta vaccinale che “sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda”.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività, si va dalle modalità di adesione delle imprese all’iniziativa, che deve essere comunicata all’azienda sanitaria di riferimento,agli oneri, che sono a carico del datore di lavoro o delle rispettive associazioni di categoria, a eccezione dei vaccini,dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni.Oltre ad una serie di requisiti preliminari, la vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento insicurezza delle attività, e di strumenti informatici che permettano la registrazione dell’avvenuta inoculazione del vaccino, secondo le modalità fissate a livello regionale.
L’impresa è tenuta a programmare anche la somministrazione della seconda dose, quando prevista, secondo le modalità e tempistiche di ciascun vaccino.La registrazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post-vaccinazione della durata di almeno 15 minuti. Per intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, che dovranno essere registrate utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento, è necessario prevedere la presenza di risorse in grado di gestirle. Viene raccomandato, in ogni caso,di indirizzare eventuali soggetti a rischio all’azienda sanitaria competente, in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto. Inoltre, per la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione, sulla piattaforma dell’Istituto superiore di sanità dedicata alla formazione a distanza in salute pubblica (Eduiss) è disponibile il corso “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-Cov- 2/Covid-19”, che sarà integrato con un modulo specifico per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, curato dall’Inail in collaborazione con l’Iss. La nuova pubblicazione integra anche un elenco della normativa di riferimento (decreti ministeriali, ordinanze del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, circolari ministeriali) e due allegati. Il primo è il modulo di consenso alla vaccinazione, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato al lavoratore, facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal ministero della Salute. Il secondo contiene, invece, le due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l’anamnesi Covid-correlata.
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