- Cisal Fialp raggiunge importanti accordi in ENPAPI dopo una lunga trattativa
- Cisal Fialp sottoscrive il Contratto Integrativo per i dipendenti CIPAG
- Federagenti Cisal: presentato alla Camera il “Forum Agenti Milano Expo”
- Riprendono le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche
- Rinnovi contrattuali, ad Udine la riunione di quadri e delegati Cisal Friuli Venezia Giulia con il segretario confederale Massimo Blasi
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019
Il denominato “Collegato lavoro” ovvero la Legge n. 203/2024, all’Art. 19 introduce la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattaoltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, oppure, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto.
E’ sufficiente infatti che il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015, ovvero quella che prevede l’invio delle dimissioni tramite la piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Novità della legge di Bilancio per il 2025. Art. 1, comma 171 della Legge n. 207/2024
Viene aggiornato il D.Lgs. 22/2015 in quanto viene aggiunta la lettera c-bis all’art. 3, comma 1:
“Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, chi richiede l’indennità di disoccupazione NASpI nei 12 mesi successivi alle dimissioni deve dimostrare che ha maturato il requisito contributivo di 13 settimane (ovvero 3 mesi) dopo queste dimissioni. In poche parole, il lavoratore per poter aver diritto alla disoccupazione NASpI e conteggiare ai fini della durata e dell’importo, anche le settimane maturate prima del rapporto di lavoro cui ha rassegnato le dimissioni, dovrà aver svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi. Altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.
Mentre restano invariati i requisiti di accesso negli altri casi già previsti (es. dimissione per giusta causa, risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito di procedure di licenziamento presso l’ ITL, dimissioni presentate durante il periodo di maternità) per coloro che sono in stato di disoccupazionee hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.
Malattia e NASpI. L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori sospesi o disoccupati (purché a tempo indeterminato) per malattie che si verificano entro due mesi dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. L’importo è ridotto a 2/3 di quello normale e viene pagata per un massimo di 180 giorni. Per comunicare come si vuole ricevere il pagamento dell’indennità di malattia è necessario trasmettere all’INPS il modello INPS SR188.
Novità dal 1° marzo 2025. Dal 1° marzo 2025 i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovranno allegare, unitamente alla domanda, anche un certificato medico che attesti la ripresa della capacità lavorativa, requisito fondamentale per fruire della Naspi. Tale adempimento viene chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 4468/2024.
Nel caso di evento di malattia indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della Naspi (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
In tal caso la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.
I certificati, privi di diagnosi, andranno prodotti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di Naspi o anche successivamente con la presentazione del modello telematico NASpI-Com.
Il denominato “Collegato lavoro” ovvero la Legge n. 203/2024, all’Art. 19 introduce la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattaoltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, oppure, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto.
E’ sufficiente infatti che il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015, ovvero quella che prevede l’invio delle dimissioni tramite la piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Novità della legge di Bilancio per il 2025. Art. 1, comma 171 della Legge n. 207/2024
Viene aggiornato il D.Lgs. 22/2015 in quanto viene aggiunta la lettera c-bis all’art. 3, comma 1:
“Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, chi richiede l’indennità di disoccupazione NASpI nei 12 mesi successivi alle dimissioni deve dimostrare che ha maturato il requisito contributivo di 13 settimane (ovvero 3 mesi) dopo queste dimissioni. In poche parole, il lavoratore per poter aver diritto alla disoccupazione NASpI e conteggiare ai fini della durata e dell’importo, anche le settimane maturate prima del rapporto di lavoro cui ha rassegnato le dimissioni, dovrà aver svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi. Altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.
Mentre restano invariati i requisiti di accesso negli altri casi già previsti (es. dimissione per giusta causa, risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito di procedure di licenziamento presso l’ ITL, dimissioni presentate durante il periodo di maternità) per coloro che sono in stato di disoccupazionee hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.
Malattia e NASpI. L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori sospesi o disoccupati (purché a tempo indeterminato) per malattie che si verificano entro due mesi dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. L’importo è ridotto a 2/3 di quello normale e viene pagata per un massimo di 180 giorni. Per comunicare come si vuole ricevere il pagamento dell’indennità di malattia è necessario trasmettere all’INPS il modello INPS SR188.
Novità dal 1° marzo 2025. Dal 1° marzo 2025 i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovranno allegare, unitamente alla domanda, anche un certificato medico che attesti la ripresa della capacità lavorativa, requisito fondamentale per fruire della Naspi. Tale adempimento viene chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 4468/2024.
Nel caso di evento di malattia indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della Naspi (68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
In tal caso la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.
I certificati, privi di diagnosi, andranno prodotti dall’interessato al momento della presentazione della domanda di Naspi o anche successivamente con la presentazione del modello telematico NASpI-Com.
- Cisal Fialp raggiunge importanti accordi in ENPAPI dopo una lunga trattativa
- Cisal Fialp sottoscrive il Contratto Integrativo per i dipendenti CIPAG
- Federagenti Cisal: presentato alla Camera il “Forum Agenti Milano Expo”
- Riprendono le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche
- Rinnovi contrattuali, ad Udine la riunione di quadri e delegati Cisal Friuli Venezia Giulia con il segretario confederale Massimo Blasi
- Aprile 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Gennaio 2025
- Dicembre 2024
- Novembre 2024
- Ottobre 2024
- Settembre 2024
- Agosto 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Aprile 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Ottobre 2023
- Settembre 2023
- Agosto 2023
- Luglio 2023
- Giugno 2023
- Maggio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Dicembre 2022
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Settembre 2022
- Agosto 2022
- Luglio 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019